ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d. lgs. cit., introdotto dall’art. 6, comma 1 del d. lgs. n. 97/2016: c.d. Freedom of Information Act, è concesso uti civis (“senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva” e, perciò, senza necessità di apposita “motivazione” giustificativa), in relazione a “dati, informazioni o documenti”, ancorché non assoggettati all’obbligo di pubblicazione.

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